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Lo Statuto del Partito Democratico

 STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO 
“Testo approvato dall’Assemblea nazionale il 21 gennaio 2023”

CAPO I – Principi e soggetti della democrazia interna

Articolo 1 (Principi della democrazia interna)

1.     È costituita l’Associazione Partito Democratico con sede legale in Roma, Via di Sant’Andrea delle Fratte 16, in sigla PD e con descrizione del simbolo. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero “Partito Democratico” nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi”.
2.     Il Partito Democratico è un partito antifascista che ispira la sua azione al pieno sviluppo dell’Art. 3 della Costituzione della Repubblica Italiana.

3.     Il Partito Democratico aderisce al Partito del Socialismo Europeo (PSE) e all’Alleanza Progressista. I suoi rappresentanti al Parlamento Europeo aderiscono al Gruppo dell’Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, perseguendo l’obiettivo di sviluppare il progetto unitario di un autentico partito progressista, democratico e transnazionale europeo.

4.     Il Partito Democratico è un partito federale che promuove e sostiene le autonomie regionali. E’ costituito da elettori ed iscritti e fondato sul principio delle pari opportunità nello spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione della Repubblica Italiana.
5.     Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
6.     Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.
7.     Il Partito Democratico riconosce e rispetta l’autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell’iniziativa economica privata e la sfera dell’azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell’indirizzo politico.
8.     Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.
9.     Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.

Articolo 2 (Rappresentanza delle minoranze)

1.     Il Partito Democratico propone un programma di governo per l’Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalità di elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze con l’adozione di sistemi proporzionali di elezione analoghi a quello fissato per la formazione dell’Assemblea nazionale all’articolo 9 del presente Statuto.
2.     L’elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle Assemblee è rigorosamente improntata al principio proporzionale.

Articolo 3 (Parità di genere)

1.     Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità di genere nella partecipazione politica.
2.     Il Partito Democratico assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi di Garanzia e nei suoi organismi esecutivi, con sistemi di voto su liste alternate per genere, pena la loro invalidazione da parte delle Commissioni di Garanzia competenti. Garantisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.
3.     Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

Articolo 4 (Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)

1.     Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.
2.     Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
3.     Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4.     Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:

a.     partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante l’elezione diretta del Segretario e della Assemblea
b.     partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
c.     avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
d.     prendere parte a Forum tematici;
e.     votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
f.       avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
g.     prendere parte alle assemblee dei circoli;
h.     ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.

5.     Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:

a.     partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello nazionale.
b.     essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
c.     votare nei referendum riservati agli iscritti;
d.     partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
e.     avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
f.       essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
g.     avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
h.     candidarsi e sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.
i.       ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto e del Codice Etico.

6.     Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:

a.     concorrere alla scelta dell’indirizzo politico e programmatico del partito attraverso la partecipazione alle diverse sedi e ai diversi momenti di analisi, discussione e confronto che costituiscono la vita democratica interna anche attraverso le procedure di elezione del Segretario Nazionale e dell’Assemblea nazionale;

b.     favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
c.     sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
d.     aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
e.     essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell’Albo.

7.     Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:

1.     partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
2.     contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
3.     favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
4.     rispettare lo Statuto e il Codice Etico, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.

8.     L’iscrizione al partito, così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici, sono effettuate individualmente dalle persone fisiche, a partire dal compimento del sedicesimo anno di età e possono essere effettuate anche per via telematica.
9.     Le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi diversi da quello del Partito Democratico, non possono essere registrati nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori del PD.
10. Le persone fisiche registrate nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori che, in occasione di elezioni amministrative, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si siano candidate in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD, vengono escluse e non sono più registrabili, per l’anno in corso e per quello successivo, nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori e delle elettrici del PD.

CAPO II Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali 
 
 
 

Articolo 5 (Segretario o Segretaria nazionale)

1.     Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime la leadership elettorale ed istituzionale, l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed è proposto dal Partito come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.
2.     Il Segretario nazionale, nell’esercizio della leadership elettorale ed istituzionale, propone alla Direzione nazionale un diverso candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri, quando lo ritenga opportuno per gli interessi del Paese e del Partito.
3.     Qualora il Partito Democratico aderisca a coalizioni e per l’individuazione del candidato alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri si utilizzino le primarie, l’Assemblea nazionale stabilisce le modalità di presentazione e selezione di eventuali altre candidature, in aggiunta a quelle del Segretario nazionale, che saranno ammesse e successivamente presentate alla coalizione.
4.     Qualora il Segretario cessi dalla carica, prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Qualora il Segretario si dimetta per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione nazionale, l’Assemblea può eleggere, con la maggioranza dei due terzi, dei componenti un nuovo Segretario per la parte restante del mandato. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
5.     Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni, a meno che, allo scadere dell’ultimo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio di cui all’articolo 28.
6.     Il Segretario nazionale è titolare, responsabile del simbolo del Partito Democratico e ne cura l’utilizzo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.
7.     In caso di dimissioni o di cessazione del mandato per scadenza naturale, il Segretario nazionale continua a curare l’utilizzo del simbolo ai soli fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali, oltre a svolgere gli adempimenti previsti dall’art. 2, comma 1, del D.P.R. 132/93. In caso di sfiducia al Segretario nazionale o impedimento, la gestione del simbolo, ai soli fini della presentazione delle liste nelle tornate elettorali, è affidata al Presidente del Partito.
8.     In caso di dimissioni del Segretario nazionale e di formale avvio della fase congressuale, la gestione ordinaria del partito è affidata al Presidente dell’Assemblea nazionale, in qualità di Presidente pro-tempore della Direzione nazionale.

Articolo 6 (Assemblea nazionale)

1.     L’Assemblea nazionale è composta da:

o   seicento eletti mediante liste collegate direttamente alle candidature a Segretario nazionale alle primarie. Nella composizione delle liste devono essere rispettate la parità e l’alternanza di genere;
o   i segretari fondatori del PD, gli ex segretari nazionali del PD iscritti, gli ex Presidenti del Consiglio iscritti, i segretari regionali, i segretari provinciali, i segretari delle federazioni all’estero, delle città metropolitane e regionali, la Portavoce della Conferenza nazionale delle donne, i coordinatori PD delle ripartizioni estero, il segretario dei Giovani Democratici;
o   cento tra deputati, senatori ed europarlamentari aderenti al partito indicati dai rispettivi Gruppi;
o   i sindaci delle città metropolitane, dei comuni capoluoghi di provincia e di regione e i presidenti di regione iscritti ed in attualità di mandato.

2.     L’Assemblea nazionale è infine integrata da un numero variabile di componenti, espressione delle candidature alla Segreteria nazionale, non ammesse alla votazione presso gli elettori. Ai candidati alla carica di Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto percentuale di voti ottenuti, su quelli validamente espressi, in occasione della consultazione preventiva tra gli iscritti, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.
3.     Per eventuali voti di fiducia o sfiducia al Segretario nazionale partecipano alla votazione i seicento delegati eletti mediante liste collegate alle candidature durante le primarie e i segretari regionali in carica. La stessa platea decide su ogni altra questione attinente le procedure di cui all’articolo 5 comma 4.
4.     L’Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
5.     L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
6.     L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente che assume anche la funzione di Presidente del Partito. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.
7.     L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
8.     L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
9.     L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente in prima e seconda convocazione almeno una volta ogni sei mesi.

Articolo 7 (Assemblea dei Sindaci- amministratori locali)

1.     L’Assemblea nazionale dei Sindaci è il luogo del confronto e del coordinamento degli amministratori locali, in vigenza di mandato elettorale,  iscritti o sostenuti dal Partito, purché non iscritti ad altro partito o movimento politico.
2.     L’Assemblea si dota di un coordinamento e di un coordinatore che deve essere iscritto al Partito Democratico, nonché di un proprio Regolamento che stabilisce i criteri di partecipazione e le modalità di funzionamento. L’Assemblea nomina una delegazione di 5 sindaci i quali, insieme al Coordinatore, sono componenti di diritto della Direzione Nazionale. Il Coordinatore è altresì componente di diritto della Segreteria Nazionale.

Articolo 8 (Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea nazionale)

1.     I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
2.     Il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionale sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dall’articolo 5, comma 4, e dall’articolo 6, comma 8, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.

Articolo 9 (Vicesegretari)

1.     Il Segretario nazionale può proporre all’Assemblea nazionale l’elezione di uno o due Vicesegretari.
2.     I Vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
3.     Nel caso di due Vicesegretari, andrà sempre rispettata la parità di genere e uno di loro dovrà essere indicato espressamente con funzioni di Vicario.

Articolo 10 (Segreteria nazionale)

1.     La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive. Può essere formata da un minimo di 12 a un massimo di 20 componenti, oltre al suo Coordinatore. La sua composizione dovrà sempre rispettare la parità di genere. Fanno altresì parte della Segreteria nazionale i componenti per funzione ai sensi del presente Statuto.
2.     Il Segretario nomina la Segreteria nazionale ed eventuali altri organismi esecutivi e ne dà comunicazione in una riunione della Direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione nazionale.
3.     La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
4.     Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione nazionale.

Articolo 11 (Direzione nazionale)

1.     La Direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea nazionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
2.     La Direzione nazionale è composta da centoventiquattro membri eletti. Sessanta eletti dall’Assemblea nazionale con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’articolo 6 e da quattro rappresentanti eletti, nella medesima riunione, dai delegati all’Assemblea nazionale della Circoscrizione estero. Sessanta indicati dai livelli regionali, ivi compresa la Circoscrizione estero, tra amministratori locali e rappresentanti delle federazioni provinciali e dei circoli, nel rispetto del pluralismo politico, congressuale e della rappresentanza di genere. Le modalità di elezione o nomina sono demandate ad un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. 
3.     Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente dell’Assemblea nazionale e l’Ufficio di Presidenza; i Vicesegretari; il Tesoriere; la Portavoce della Conferenza nazionale delle donne, il Segretario nazionale dei Giovani democratici, i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali, il Coordinatore dei Sindaci e i cinque componenti indicati dall’Assemblea nazionale dei Sindaci. L’Assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell’associazionismo, delle imprese. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per sviluppare la propria attività. 
4.     La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 12 (Scelta dell’indirizzo politico mediante Congresso ed elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale)

1.     Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale si svolgono di norma ogni quattro anni, salvo i casi previsti dall’articolo 5, comma 4 e dall’articolo 6, comma 8 e sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2.     Il procedimento congressuale ordinario è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento dell’Assemblea nazionale, si discutono piattaforme politico-programmatiche. La seconda fase consiste nel voto degli iscritti sulle candidature a Segretario e nel successivo svolgimento delle primarie per la scelta del Segretario nazionale, come di seguito specificato.
3.     Le fasi congressuali si articolano nel seguente modo:
Prima fase: entro dieci giorni successivi alla Direzione nazionale che approva il Regolamento di cui al comma 2, è possibile presentare alla Presidenza della Direzione nazionale:

a.     documenti politici;
b.     contributi tematici.

I primi devono essere sottoscritti da almeno il 15 per cento dei componenti della direzione nazionale o da almeno il 30 per cento dell’assemblea nazionale uscente o da almeno 4000 iscritti di almeno 12 regioni. I secondi (contributi tematici) da almeno 10 componenti della Direzione o 20 componenti dell’Assemblea o 3000 iscritte/i. Tutti i contributi sono pubblicati sulla piattaforma partecipativa del Partito Democratico. Nei successivi quaranta giorni i documenti politici e i contributi tematici vengono discussi e votati dalle iscritte e dagli iscritti nelle assemblee di circolo. I documenti politici sono posti al voto degli iscritti nei circoli in alternativa tra loro. I livelli territoriali provinciali e regionali possono promuovere ulteriori momenti di approfondimento e dibattito anche elaborando propri contributi da trasmettere alla Presidenza. Entro quindici giorni dalla fine della fase di confronto territoriale, l’Assemblea nazionale:

a.     ratifica il voto sui testi espresso dagli iscritti nei circoli;
b.     assume i documenti politici che abbiano conseguito almeno il 33% dei voti degli iscritti, ovvero almeno il 20% per i contributi tematici;
c.     discute i documenti politici e i contributi tematici.
I testi assunti dall’Assemblea costituiscono la base del confronto per la seconda fase del congresso.

Seconda fase: entro venti giorni dall’Assemblea nazionale conclusiva della prima fase si convocano, in ogni Circolo, le Assemblee degli iscritti, che discutono le piattaforme presentate da ciascun candidato Segretario. Al termine di ciascuna Assemblea, gli iscritti – secondo tempi e modalità determinati dal Regolamento congressuale – si pronunciano, con unico voto individuale e segreto, sulle candidature e relative piattaforme. Risultano ammessi alle primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del Segretario nazionale, i due candidati a Segretario nazionale che abbiano ottenuto più voti tra gli iscritti. Il risultato delle votazioni degli iscritti è comunicato ufficialmente dalla Commissione Nazionale per il Congresso, entro tre giorni dal termine delle votazioni stesse. Entro trenta giorni dalla comunicazione ufficiale di cui al periodo precedente, si tengono le primarie aperte a tutti gli elettori per la scelta del Segretario nazionale, tra i due candidati più votati dagli iscritti. Gli elettori che partecipano alle primarie aderiscono all’Albo nazionale delle elettrici e degli elettori direttamente nelle sedi di seggio ed esclusivamente per via telematica e digitale. Tutti i seggi sono dotati dei supporti informatici adeguati per garantire la registrazione immediata e senza deroghe. Il complesso delle regole congressuali viene stabilito con apposito regolamento votato nella prima Direzione di apertura del percorso, che dovrà anche prevedere la fattispecie delle deroghe all’esclusività della via telematica e digitale per le sedi di seggio.
4.     Il Segretario Nazionale in carica ha la facoltà di proporre all’Assemblea lo svolgimento di un Congresso Nazionale straordinario per “tesi”. Per la votazione sulla proposta è richiesta la maggioranza semplice degli aventi diritto in Assemblea. Il documento di base è proposto dal Segretario ed è approvato dalla Direzione. E’ emendabile dalle assemblee dei circoli, provinciali e regionali e nazionale vigenti, secondo un apposito regolamento approvato dalla Direzione nazionale. La conclusione del percorso avviene con la votazione in Assemblea nazionale dei documenti.
5.     Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni, e che risultino tra i firmatari dei documenti politici presentati al voto degli iscritti, nella prima fase del congresso di cui al comma 3.
6.     Per essere ammesse alla fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario nazionale devono essere sottoscritte da almeno il 20% dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra quattromila (4000) e cinquemila (5000), distribuiti in almeno dodici (12) regioni e con minimo cento (100) sottoscrittori per ciascuna regione. A questo fine la Circoscrizione Estero è equiparata ad un’unica regione.
7.     Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico.
8.     Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio.
9.     Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con una sola lista di candidati a componente dell’Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione. Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In ciascun collegio può essere presentata una lista collegata a ciascun candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.
10. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all’art. 4 comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.
11. Il Presidente della Commissione nazionale per il Congresso, all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa, proclama eletto Segretario Nazionale quello, tra i due candidati, che ha ottenuto più delegati eletti in Assemblea.

Articolo 13 (Organizzazioni all’estero del Partito Democratico)

1.     Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
2.     In considerazione delle norme che disciplinano il voto all’estero, le organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale.
3.     Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Democratico all’estero sono stabilite dallo Statuto della Circoscrizione Estero che sarà, in conformità alle norme di cui al capo III, approvato e modificato dalla relativa Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4.     Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.

CAPO III  Struttura federale 
 
Articolo 11. (Autonomia statutaria a livello regionale e nelle province di Trento e Bolzano) 
1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l’attività del partito nel loro ambito territoriale.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle infra-regionali in modo tale da assicurarne l’autonomia.
3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.
4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dall’Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.

Articolo 12. (Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali)
1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.
2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.
3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile.
In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione.
4. L’autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.

Articolo 13. (Accordi confederativi)
1. Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l’elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. L’accordo è deliberato dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. L’accordo confederativo implica che il partito locale si riconosca nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed europeo ed abbia la facoltà di presentare propri candidati all’interno delle medesime liste. Per le elezioni regionali e locali l’accordo confederativo comporta la rinuncia del Partito Democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali comuni con il partito locale confederato.

Articolo 14. (Circoli) 
1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli on-line, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d’ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
2. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o d’ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
4. I criteri per l’articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente sono stabiliti dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. In ogni caso dovrà essere previsto almeno un Circolo territoriale di base per ogni comune superiore a cinquemila abitanti e, nei comuni con più di centomila abitanti, almeno un circolo per ogni cinquantamila abitanti.
Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli iscritti e un Segretario.
5. Le modalità di costituzione dei Circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
Articolo 15 (Principi inderogabili per gli statuti regionali) 1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano i livelli e l’articolazione dell’organizzazione territoriale, nonché la composizione e le competenze degli organismi dirigenti regionali, e locali, nel quadro dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel Manifesto.
2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia.
3. La composizione numerica delle direzioni e degli esecutivi, a tutti i livelli, non può essere superiore a quella dei corrispondenti organismi nazionali di cui agli art. 7 e 8 del presente Statuto. Almeno un terzo delle direzioni provinciali debbono essere formate, nel rispetto del pluralismo, da segretari o da membri delle segreterie dei circoli. 4. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale, nonché quella del Segretario e del Direttivo di circolo, avviene con il voto personale, diretto e segreto degli iscritti.
5. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.
6. Con Regolamento approvato dall’Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale eletta nell’ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale . Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.
7. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale o del Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome, stabilita dal Coordinamento nazionale d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
8. Le candidature a Segretario regionale, a Segretario provinciale di Trento e Bolzano, vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
9. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
10. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
11. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall’Assemblea regionale e dall’Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.
12. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.

Articolo 16. (Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano) 
1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.
3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.
4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l’efficacia della decisione assunta.

Articolo 17. (Poteri sostitutivi)
1.In caso di necessità e urgenza o di grave danno al partito in seguito a ripetute violazioni, o di gravi ripetute omissioni dello Statuto o del Codice Etico, per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea regionale o delle Assemblee delle province autonome e sentito il parere del relativo organismo di garanzia, la Direzione nazionale, con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del Segretario regionale o delle province autonome, nominando, nel rispetto del pluralismo, un organo collegiale di carattere commissariale.
2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
3. In casi di necessità e di urgenza, di gravi e ripetute violazioni dello Statuto e del Codice etico, sentita la Commissione nazionale di Garanzia, il Segretario nazionale può nominare un organo commissariale sostitutivo del Segretario e della Segreteria, ovvero di altri organi esecutivi. A pena di nullità, entro i trenta giorni successivi, tali nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione nazionale.
4. In presenza di elementi di irregolarità del tesseramento, incompletezza o anomalie evidenti, l’Organizzazione procede a verificare e a compiere e, laddove è necessario, formalizzare la nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del partito o di parti di esse.
5. Lo Statuto delle Unioni regionali e delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano regolamentano i poteri sostitutivi del relativo livello.

CAPO IV Scelta delle candidature per le cariche istituzionali 
 
Articolo 18. (Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)
1. I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.
2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d’intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui il comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.
8. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario nazionale.
9. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonché dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dei capoluoghi di Regione, il Segretario nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l’indirizzo politico generale del partito, può chiedere all’organo dirigente del livello territoriale competente di riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle candidature. In tale caso, l’organo dirigente del livello territoriale competente è chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.

Articolo 19. (Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative) 
1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della Conferenza dei Segretari regionali.
2. Il Regolamento, di cui al comma 1, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi: a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori; b) la democrazia paritaria tra donne e uomini; c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto; d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi; e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati; f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte; g) la pubblicità della procedura di selezione.
3. Il Regolamento è approvato dalla Direzione nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento: a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle; b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi; c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

CAPO V  Principi generali per le candidature e gli incarichi 
 
Articolo 20. (Codice etico)
1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.

Articolo 21. (Incandidabilità e incompatibilità) 
1. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, come le segreterie.
2. a) Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
b) Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti.
c) La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l’incandidabilità alle lettere a e b del presente comma.
d) La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco o assessore.
3 Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati.
4 Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell’ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l’aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.
5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.
6. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale.
7. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell’indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.
8. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ad esclusione dei comma 2 e 4, devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dalla medesima Direzione nazionale.
9. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.
10. Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello regionale e locale, fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 4 del presente articolo, sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

Articolo 22. (Doveri degli eletti) 
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all’articolo 36, comma 2, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonché dei provvedimenti disciplinari di cui il Regolamento previsto all’art. 39 e 40 del presente Statuto.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità.
Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
5. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.
 

CAPO VI Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica 
 
Articolo 23. (Forum tematici) 
1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell’Albo degli elettori del Partito.
3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell’anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell’anno.
4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 4.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l’elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.

Articolo 24. (Conferenza permanente delle donne democratiche) 
1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

Articolo 25. (Commissioni nazionali) 
1. L’Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
 
Articolo 26. (Conferenza programmatica annuale)
1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale.
3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.
5. L’Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 27. (Referendum e altre forme di consultazione) 
1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del Partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
2. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale, ovvero la Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l’Assemblea nazionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico.
3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
4. Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea nazionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione nazionale di garanzia, sulla base di uno specifico Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all’organizzazione del Partito Democratico. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo.
Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
7. Le norme dello Statuto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 43, comma 3, non possono essere oggetto di referendum.

Articolo 28. (Formazione politica) 
1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.
2. A questo scopo, il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico può inoltre avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della gestione.
3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione della Direzione nazionale, su proposta motivata del Segretario, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l’offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre Scuole di ambito nazionale.
4. Il riconoscimento può comportare oneri finanziari posti a carico del bilancio nazionale del Partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire più del trenta per cento dei costi di gestione di ciascuna Scuola riconosciuta.
5. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute dal Partito Democratico è aperta sia agli iscritti che ai non iscritti.

Articolo 29. (Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale) 
1. Il Partito Democratico, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia.
2. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica.
3. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi del Partito Democratico.

Articolo 30. (Organizzazione Giovanile) 
1. Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.
3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al presente Statuto.
 


CAPO VII Principi della gestione finanziaria 
 
Articolo 31. (Tesoriere) 
1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.
4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
6. Il tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del partito.

Articolo 32. (Collegio sindacale) 
1. L’Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.

Articolo 33. (Finanziamento) 
1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.

Articolo 34  (Federalismo delle risorse e autonomia patrimoniale e gestionale) 
1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale.
Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali, i proventi delle feste democratiche, del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale. La ripartizione delle risorse tra i livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli è stabilita dai Regolamenti finanziari regionali in coerenza con i principi contenuti nel Regolamento finanziario nazionale.
3. Quando il finanziamento derivi da disposizioni di legge per il finanziamento delle campagne elettorali, le risorse relative al finanziamento delle elezioni regionali e locali vengono immediatamente e integralmente trasferite, anche quando la legge non lo preveda, agli organismi dirigenti del Partito Democratico delle regioni e delle province autonome interessate.
4. Una quota non inferiore al 50% delle risorse trasferite alle Unioni regionali a titolo di rimborsi elettorali è ripartita tra le Unioni provinciali e/o territoriali sotto forma di trasferimenti e/o servizi secondo i criteri definiti dai Regolamenti finanziari regionali o, in assenza degli stessi, in proporzione al numero di elettori di ogni provincia.
5. In ragione della specificità della Circoscrizione Estero, stante l’inapplicabilità del precedente comma 2, il Partito Democratico eroga annualmente le risorse necessarie alle attività politiche, in rapporto al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche nella stessa Circoscrizione Estero.

Articolo 35. (Bilancio) 
1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione.
Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dalla Direzione nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 30 giugno.
2. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 38.

Articolo 36. (Regolamento finanziario) 
1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle province autonome e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico.

Articolo 37. (Comitato di tesoreria) 
1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dalla Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea nazionale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all’articolo 32, comma 1.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli alla Direzione Nazionale per l’approvazione.
3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.

Articolo 38. (Controllo contabile) 
1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione viene nominata dalla Segreteria nazionale.
VIII Procedure e organi di garanzia 
 
Articolo 39. (Commissioni di garanzia) 
1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito Democratico e al Sistema informativo per la partecipazione di cui all’articolo 1, comma 9, sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano di cui all’art. 11 del presente Statuto possono prevedere la costituzione di ulteriori Commissioni di garanzia a livello provinciale o sub-provinciale, definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Commissioni è sempre ammesso il ricorso alla Commissione regionale o delle province autonome ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
4. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall’Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione nazionale è composta da nove membri.
6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che può essere eletto una sola volta.
7. La Commissione di Garanzia è titolare delle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché del Codice etico. Con apposito Regolamento proposto dalla Commissione nazionale di garanzia e approvato dalla Direzione Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e del Codice etico e le modalità per la loro deliberazione. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

Articolo 40. (Norme per la trasparenza e per l’applicazione del Codice etico)
1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.
2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione Nazionale di Garanzia. La Commissione Nazionale di Garanzia, ove necessario, presenta alla Direzione Nazionale proposte di modifica o di integrazione del Codice etico.
3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali. I candidati devono altresì presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, e -per gli eletti- di esclusione dai gruppi del PD. Le Commissioni di Garanzia verificano la tracciabilità, il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonché dal Regolamento elettorale del PD.
4. La Commissione di Garanzia territorialmente competente verifica che tutti i candidati nelle liste del PD prima dell’accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché gli atti previsti dal Regolamento finanziario, che garantiscono la contribuzione al PD.
5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono dall’Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD.
6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti sono istituite le Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. Ciascun eletto , all’atto della sua elezione, deposita presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente il proprio stato patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione.
7. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.
Con il Regolamento di cui al comma 7 dell’art. 39 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.
8. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell’art. 40, comma 2 del presente Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.
9. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma , la Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
10. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

Articolo 41. (Tenuta degli albi e loro pubblicità)
1. Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina: a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come dell’Anagrafe degli iscritti; b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive; c) le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.

Articolo 42 
(Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l’Assemblea nazionale.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell’articolo 27 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.

Articolo 43. (Costituzione dell’organizzazione giovanile)
  1. L’organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell’organizzazione giovanile per l’organizzazione del momento costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.
    2. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell’organizzazione stessa.

    Art. 44 (Attuazione dello Statuto)
    1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso di contrasto o di difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali.

CAPO VIII Norme transitorie e finali

Articolo 45. (Regolamenti)
1. Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati.
 
Articolo 46. (Congressi provinciali e di circolo)
1. I Congressi provinciali e di circolo, che si svolgono successivamente all’Assemblea nazionale del 21 e 22 maggio 2010, devono tenersi entro e non oltre il 31 ottobre 2010. Per tali Congressi, ai fini dell’applicazione delle modifiche statutarie introdotte, si adottano le seguenti norme transitorie.
2. Le candidature a Segretario di circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell’apertura del Congresso di circolo, secondo le Norme attuative del presente articolo, approvate dalle Direzioni regionali, sentiti i segretari provinciali, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti. Le Norme attuative indicano il numero dei componenti dei Direttivi dei circoli, in relazione al numero degli iscritti.
Il Segretario di circolo è eletto dall’Assemblea degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati al Direttivo di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell’organismo. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
Il voto per il Segretario di circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt.
È eletto Segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge il Segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell’organismo.
3. Le Norme attuative, di cui al comma precedente, stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione della candidature a Segretario provinciale e delle liste di candidati all’Assemblea provinciale.
Le Norme attuative debbono in ogni caso prevedere che le candidature a Segretario provinciale siano sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra l’1% e il 3% e siano depositate entro e non oltre il settimo giorno precedente la data prevista per l’inizio dei Congressi di circolo.
Le Norme attuative debbono altresì prevedere il numero di sottoscrittori minimo su base provinciale affinché una lista possa essere presentata in tutti i circoli della provincia, anche in deroga al numero minimo di sottoscrittori previsto per la presentazione nei singoli circoli.
Le Norme attuative stabiliscono il numero complessivo di delegati all’Assemblea provinciale da ripartire tra i circoli, per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell’ambito territoriale di competenza del circolo.
Le Direzioni provinciali eleggono, nel rispetto del pluralismo, le rispettive Commissioni che presiedono all’organizzazione e al regolare svolgimento dei Congressi.
Il Segretario provinciale è eletto in collegamento a una o più liste di candidati all’Assemblea provinciale. Le liste per l’Assemblea provinciale vengono votate in ogni Assemblea di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati all’Assemblea provinciale superiore a quello spettante a quel circolo. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. I candidati all’Assemblea provinciale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
Il voto per il Segretario provinciale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I delegati all’Assemblea provinciale da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo.
Terminati i Congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’Assemblea provinciale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.
È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all’Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei delegati, l’Assemblea provinciale elegge il Segretario provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.
 
 
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